IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/77/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  27  novembre  2011,  che   modifica   la   direttiva
2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto  d'autore
e di alcuni diritti connessi; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione  europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma  1,  che  prevede  le  procedure,  i
principi  ed  i  criteri  direttivi  della  delega  al  Governo   per
l'attuazione delle direttive comunitarie comprese  negli  elenchi  di
cui agli Allegati A e B della legge medesima; 
  Visto l'Allegato  B  della  predetta  legge  che  include,  tra  le
direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1,  la  citata  direttiva
2011/77/UE; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,
recante protezione del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi
al suo esercizio; 
  Visto  il  regio  decreto  18  maggio  1942,   n.   1369,   recante
approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge  22  aprile
1941, n. 633; 
  Vista la  legge  20  giugno  1978,  n.  399,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione  delle  opere
letterarie e artistiche; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente norme  a  favore
delle imprese fonografiche e compensi  per  le  riproduzioni  private
senza scopo di lucro; 
  Visto  l'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
1997, n. 59; 
  Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'articolo 10 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
relativi al trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria -  in
materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria; 
  Visto l'articolo  2  del  decreto-legge  26  aprile  2005,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109; 
  Visto l'articolo 30 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  288
dell'11 dicembre 2012, recante ordinamento delle  strutture  generali
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2014; 
  Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con  il
Ministro degli affari  esteri,  il  Ministro  della  giustizia  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Modifica dell'articolo 75 
                 della legge 22 aprile 1941, n. 633 
 
  1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 75. - La durata dei diritti previsti nel presente capo e'  di
cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo  il
fonogramma e' lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni
dopo la data della prima pubblicazione lecita. 
  Se  nel  periodo  di  tempo  indicato  nel  primo  comma  non  sono
effettuate pubblicazioni lecite e se  il  fonogramma  e'  lecitamente
comunicato al pubblico  durante  detto  periodo,  i  diritti  scadono
settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.». 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva  2011/77/UE  (Direttiva  del  parlamento
          europeo  e  del  consiglio  che   modifica   la   direttiva
          2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto
          d'autore e di alcuni diritti connessi) e' pubblicata  nella
          G.U.U.E. 11 ottobre 2011, n. L 265. 
              - La direttiva 2006/116/CE  (Direttiva  del  parlamento
          europeo e del consiglio concernente la durata di protezione
          del diritto d'autore  e  di  alcuni  diritti  connessi)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 372. 
              - L'art. 1, comma 1, della legge n.  96  del  6  agosto
          2013 (Delega al Governo per il recepimento delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2013),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale  del  20  agosto  2013,  n.  194,  cosi'
          recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per
          l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B
          alla presente legge. 
              (Omissis).». 
              - L'allegato B della legge n.  96  del  6  agosto  2013
          (Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2013),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale  del  20  agosto  2013,  n.  194,  cosi'
          recita: 
              «Allegato B 
              (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del Trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi (senza termine di recepimento); 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (senza termine di recepimento); 
              2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
              2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
          l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia
          di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel
          settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11
          maggio 2013); 
              2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
              2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 ottobre 2010, sul  diritto  all'interpretazione  e  alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
              2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
              2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
              2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei
          pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione
          della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
          e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio
          2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); 
              2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
              2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
              2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che
          istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
              2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
              2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE
          concernente la durata di protezione del diritto d'autore  e
          di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°
          novembre 2013); 
              2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
              2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
              2011/85/UE  del  Consiglio,   dell'8   novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
              2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
              2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e  lo
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
          e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
              2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  recante  norme  sull'attribuzione,   a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
              2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
          per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
          cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
              2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  sull'ordine  di   protezione   europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
              2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che
          modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
          a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 
              2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del
          Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti
          analoghi  destinati  all'alimentazione  umana  (termine  di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
              2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  maggio   2012,   sul   diritto   all'informazione   nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
              2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
              2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
          elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14
          febbraio 2014); 
              2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per
          quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
          28 ottobre 2013); 
              2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,  che  modifica
          le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5
          giugno 2014); 
              2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
              2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di
          diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e
          che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
              2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del
          Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per
          uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
              2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
              2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante
          modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune
          modalita' di esercizio del diritto  di  eleggibilita'  alle
          elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
          che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
          (termine di recepimento 28 gennaio 2014).». 
              - La legge  22  aprile  1941  n.  633  (Protezione  del
          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
          1941, n. 166. 
              - Il regio decreto 18  maggio  1942  (Approvazione  del
          regolamento per l'esecuzione della L. 22  aprile  1941,  n.
          633, per la protezione del diritto di  autore  e  di  altri
          diritti connessi al  suo  esercizio)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1942, n. 286. 
              -  La  legge  20  giugno  1978,  n.  399,(Ratifica   ed
          esecuzione della Convenzione di  Berna  per  la  protezione
          delle opere letterarie  e  artistiche)  e'  pubblicata  nel
          Supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  2  agosto
          1978, n. 214. 
              - La legge 5 febbraio 1992,  n.  93,  (Norme  a  favore
          delle imprese fonografiche e compensi per  le  riproduzioni
          private  senza  scopo  di  lucro.)  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta. Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  cosi'
          recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              -  Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998  n.  368
          (Istituzione del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997,  n.
          59.) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26  ottobre
          1998, n. 250. 
              - L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione  amministrativa.),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo  1997,  n.
          63, cosi' recita: 
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi  diretti
          a: 
                a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
                c)  riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e   gli
          strumenti di monitoraggio e di valutazione dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche; 
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a  promuovere  e  sostenere  il   settore   della   ricerca
          scientifica e tecnologica nonche'  gli  organismi  operanti
          nel settore stesso. 
              2. I decreti legislativi  sono  emanati  previo  parere
          della Commissione di  cui  all'art.  5,  da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
              3. Disposizioni correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
              4. Anche al fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421  ,  a
          partire dal  principio  della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni  di  cui  all'art.  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
                b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di  cui
          alla  lettera  a),  l'istituzione   di   un   ruolo   unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
                c) semplificare e rendere piu' spedite  le  procedure
          di  contrattazione  collettiva;  riordinare  e   potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
                d)  prevedere  che  i  decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e  successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
                e) garantire a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
                f)   prevedere   che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei   costi   contrattuali   sia   dall'ARAN    sottoposta,
          limitatamente alla certificazione delle compatibilita'  con
          gli strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui
          all'art. 1-bis della legge  5  agosto  1978,  n.  468  ,  e
          successive modificazioni, alla Corte dei  conti,  che  puo'
          richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad  un
          nucleo   di   tre   esperti,   designati,   per    ciascuna
          certificazione   contrattuale,   con   provvedimento    del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro; prevedere che la Corte  dei  conti  si
          pronunci entro il termine di quindici  giorni,  decorso  il
          quale la certificazione si  intende  effettuata;  prevedere
          che  la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo   siano
          trasmessi  al  comitato  di  settore   e,   nel   caso   di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
                g) devolvere, entro il 30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
                h) prevedere procedure facoltative  di  consultazione
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
              4-bis. I decreti legislativi di cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
              5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549 , e' riaperto fino  al  31  luglio
          1997. 
              6.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e)  le
          parole:  «ai  dirigenti  generali   ed   equiparati»   sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  «prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato»;  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 
              7. Sono abrogati gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso.». 
              - L'art. 52 del decreto legislativo del 30  luglio1999,
          n. 300 (Riforma dell'organizzazione del  Governo,  a  norma
          dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997,  n.  59.),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1999,  n.  203,  cosi'
          recita: 
              «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
          le attivita' culturali esercita, anche in base  alle  norme
          del decreto legislativo 20 ottobre  1998,  n.  368,  e  del
          testo unico approvato con decreto  legislativo  29  ottobre
          1999, n. 490,  le  attribuzioni  spettanti  allo  Stato  in
          materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
          eccettuate quelle attribuite, anche dal  presente  decreto,
          ad altri ministeri o ad  agenzie,  e  fatte  in  ogni  caso
          salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli  1,  comma
          2, e 3, comma 1, lettere a) e  b),  della  legge  15  marzo
          1997,  n.  59,  le   funzioni   conferite   dalla   vigente
          legislazione alle regioni ed agli enti locali. 
              2.  Al  ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni esercitate  dal  dipartimento
          per  l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso   la
          presidenza  del  consiglio  dei  ministri,  in  materia  di
          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
          promozione delle attivita' culturali.». 
              - L'art. 10 del decreto legislativo del 30 luglio  1999
          n. 303( Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo  1997,  n.
          59.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1°  settembre
          1999, n. 205, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
          - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
          seguito individuati i compiti relativi alle  seguenti  aree
          funzionali,  in  quanto  non  riconducibili  alle  autonome
          funzioni  di  impulso   indirizzo   e   coordinamento   del
          Presidente. Ai Ministeri interessati  sono  contestualmente
          trasferite  le  corrispondenti  strutture  e  le   relative
          risorse finanziarie, materiali ed umane: 
                a) turismo al Ministero dell'industria,  commercio  e
          artigianato; 
                b) italiani  nel  mondo  al  Ministero  degli  affari
          esteri; 
                c) segreteria del comitato per la liquidazione  delle
          pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19,  comma
          1, lettera s), della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al
          Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica; 
                d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al  comma
          5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui  all'art.  7
          della legge 5 luglio 1989, n. 246,  e  Commissione  per  il
          risanamento della Torre di Pisa, al  Ministero  dei  lavori
          pubblici; 
                e) diritto d'autore  e  disciplina  della  proprieta'
          letteraria, nonche' promozione delle  attivita'  culturali,
          nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
          l'informazione ed editoria, al Ministero per i  beni  e  le
          attivita' culturali, come previsto dall'art. 52,  comma  2,
          del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. 
              2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
          cui agli articoli 12, lettere f) e  seguenti,  e  13  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
          dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
          1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  quando  si  tratti   di
          strutture in  atto  affidate  a  Ministri  con  portafoglio
          mediante delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In  caso
          diverso,  l'assunzione  di  responsabilita'  decorre  dalla
          individuazione, mediante apposito  decreto  del  Presidente
          del Consiglio, delle risorse da trasferire. 
              3. A decorrere dalla data di inizio  della  legislatura
          successiva a quella in cui il  presente  decreto  entra  in
          vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno,  con  le
          inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
          svolti  dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo   nelle
          regioni. 
              3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo
          nelle  regioni  a   statuto   speciale   tuttora   operanti
          nell'ambito  della  Presidenza,  possono  essere  destinati
          nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda  fascia
          o equiparati, appartenenti  ai  ruoli  della  Presidenza  o
          chiamati in posizione di comando o fuori ruolo  nell'ambito
          della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3. 
              3-ter.  I  dirigenti  appartenenti   ai   ruoli   delle
          soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
          n. 400, in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente comma presso le Prefetture -  Uffici  territoriali
          del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica
          del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno. 
              4. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  3,  sono
          trasferiti al Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali, secondo le disposizioni di cui  all'art.
          45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
          i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari  sociali
          della Presidenza. Al Ministero stesso sono  contestualmente
          trasferite le inerenti risorse  finanziarie,  materiali  ed
          umane. 
              5. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  3,  sono
          trasferiti  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti di cui all'art. 41 del  decreto  legislativo  sul
          riordinamento  dei  Ministeri,  con  le  inerenti   risorse
          finanziarie,  materiali  e  umane,  i  compiti  esercitati,
          nell'ambito  del  Dipartimento  delle  aree  urbane   della
          Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi. 
              6. A decorrere dalla data di cui al comma  3,  o  dalla
          diversa data indicata in sede di  riordino  dei  Ministeri,
          sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
          materiali  ed  umane,   all'Agenzia   per   la   protezione
          dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui  all'art.  38
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento  per
          i servizi tecnici nazionali della Presidenza del  Consiglio
          dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del  Servizio
          sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
          91 del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e
          successive  modificazioni.  Sono   escluse   dal   suddetto
          trasferimento le funzioni gia' attribuite  all'Ufficio  per
          il sistema informativo unico, che  restano  assegnate  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e  sono  affidate  al
          Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. 
              6-bis. Il  Comitato  per  l'emersione  del  lavoro  non
          regolare di cui all'art. 78 della legge 23  dicembre  1998,
          n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali con  le  relative  risorse
          finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le relative variazioni di bilancio. 
              6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono  trasferiti
          al  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella   pubblica
          amministrazione i  compiti,  le  funzioni  e  le  attivita'
          esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19  dell'art.
          17 della legge 15  maggio  1997,  n.  127,  e  al  comma  6
          dell'art. 24 della legge  24  novembre  2000,  n.  340.  Al
          Centro medesimo sono contestualmente trasferite le  risorse
          finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in
          servizio. 
              6-quater. In sede di prima  applicazione  il  personale
          trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
          giuridico ed economico in godimento. 
              6-quinquies. Al riordino organizzativo, di  gestione  e
          di funzionamento del  Centro  nazionale  per  l'informatica
          nella pubblica amministrazione si provvede  con  successivi
          regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'art.  5  del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
              6-sexies.  Dalla  data  di  cui  al  comma  6-ter  sono
          abrogati il comma 19 dell'art. 17  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127, il  comma  6  dell'art.  24  della  legge  24
          novembre 2000, n. 340, e il decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522. 
              7. 
              8. 
              9. 
              10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio  di
          supporto  alla  Cancelleria  dell'Ordine  al  merito  della
          Repubblica  e  dell'Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio
          supremo della difesa sono stabilite da appositi  protocolli
          d'intesa tra Segretariato generale della  Presidenza  della
          Repubblica e Segretariato generale della Presidenza. 
              11. Gli organi collegiali le cui strutture di  supporto
          sono   dal   presente   decreto   trasferite    ad    altre
          amministrazioni,   operano   presso   le    amministrazioni
          medesime. 
              11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di  cui
          al decreto-legge 6 maggio  2002,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
          di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza  sono
          svolti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
          carabinieri nell'ambito  di  una  apposita  Sovrintendenza,
          costituita con decreto del  Presidente  adottato  ai  sensi
          dell'art.  7,  alla  quale  e'  preposto  un   coordinatore
          nominato ai sensi dell'art. 18 della citata  legge  n.  400
          del 1988. 
              11-ter.   La   Presidenza    puo'    provvedere    alla
          amministrazione, organizzazione, coordinamento  e  gestione
          dei servizi generali di  supporto,  purche'  non  siano  di
          nocumento alle esigenze di sicurezza,  attraverso  societa'
          per   azioni   appositamente    costituita,    anche    con
          partecipazione minoritaria di soggetti privati  selezionati
          attraverso procedure ad evidenza pubblica. I  rapporti  tra
          la societa' e  la  Presidenza  sono  regolati  da  apposito
          contratto di servizio, anche con riferimento alla  verifica
          qualitativa delle prestazioni rese. 
              11-quater. Con specifico atto aggiuntivo  al  contratto
          di servizio  di  cui  al  comma  11-ter  sono  definite  le
          modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
          personale in servizio presso la Presidenza che,  mantenendo
          lo stesso stato  giuridico,  su  base  volontaria  e  senza
          pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
          presso la societa'. 
              11-quinquies.  Il  restante  personale  coinvolto   nel
          processo di attuazione di cui al comma 11-ter e'  assegnato
          alle  altre  strutture  generali  della   Presidenza,   nel
          rispetto  delle   procedure   di   consultazione   con   le
          organizzazioni   sindacali   previste    dalla    normativa
          vigente.». 
              - L'art. 2 del decreto legge del 26 aprile 2005, n.  63
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  e  la   coesione
          territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e
          altre misure urgenti.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          27 aprile 2005, n. 96, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Coordinamento delle politiche  in  materia  di
          diritto d'autore). - 1. Al fine  di  consentire  l'efficace
          coordinamento,  anche  a  livello   internazionale,   delle
          funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della
          proprieta' intellettuale di cui all'art. 19 della legge  18
          agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i  beni  e
          le attivita'  culturali  previsti  dall'art.  6,  comma  3,
          lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 10 giugno 2004,  n.  173,  sono
          esercitati d'intesa con la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri. 
              2. All'art. 7, comma  5,  del  decreto  legislativo  29
          ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del  Ministro
          per i beni e le attivita'  culturali,  di  concerto  con  i
          Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,
          di  concerto  con  il  Ministro   dell'economia   e   delle
          finanze.». 
              3. All'art. 7, comma  8,  del  decreto  legislativo  29
          ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali esercita»  sono  inserite  le
          seguenti: «congiuntamente con il Presidente  del  Consiglio
          dei ministri». 
              3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - La legge 25 giugno 2005 n. 109 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del D.L. 26 aprile 2005, n. 63,  recante
          disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  e   la   coesione
          territoriale, nonche' per la tutela del  diritto  d'autore.
          Disposizioni  concernenti  l'adozione  di  testi  unici  in
          materia  di  previdenza  obbligatoria   e   di   previdenza
          complementare.), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          25 giugno 2005, n. 146. 
              - L'art. 30 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 1° ottobre  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, recante ordinamento
          delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
          ministri, cosi' recita: 
              «Art.   30   (Dipartimento   per    l'informazione    e
          l'editoria). - 1.  Il  Dipartimento  per  l'informazione  e
          l'editoria e' la struttura di supporto  al  Presidente  che
          opera nell'area funzionale relativa al coordinamento  delle
          attivita' di comunicazione istituzionale,  alla  promozione
          delle politiche di sostegno  all'editoria  ed  ai  prodotti
          editoriali, ed al coordinamento delle attivita' volte  alla
          tutela del diritto d'autore. 
              2. Il Dipartimento, in particolare, svolge  compiti  in
          materia  di  attivita'  di   comunicazione   istituzionale;
          pubblicita' e documentazione  istituzionale,  informazione,
          anche attraverso la stipula di convenzioni con  le  agenzie
          di stampa ed  informazione  e  con  il  concessionario  del
          servizio   pubblico    radiotelevisivo;    provvede    alla
          comunicazione diretta al  pubblico  sulle  attivita'  della
          Presidenza  e  del  Governo;  cura  l'istruttoria  per   la
          concessione dei premi alla cultura e per  il  rilascio  dei
          lasciapassare stampa; promuove  le  politiche  di  sostegno
          all'editoria; cura le attivita' istruttorie  relative  alla
          concessione alle imprese editoriali dei contributi  diretti
          e di quelli indiretti; esercita le funzioni  ed  i  compiti
          attribuiti alla Presidenza in materia di diritto d'autore e
          di  contrasto  alla  pirateria  digitale  e   multimediale;
          svolge, d'intesa con le altre  Amministrazioni  competenti,
          compiti di vigilanza  sulla  Societa'  italiana  autori  ed
          editori (SIAE) e sul nuovo  Istituto  mutualistico  artisti
          interpreti esecutori (nuovo IMAIE). 
              3. Presso il Dipartimento e'  istituito  l'Osservatorio
          per il monitoraggio del mercato editoriale di cui  all'art.
          8 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, ed  opera
          la segreteria del Comitato per la tutela  della  proprieta'
          intellettuale di cui all'art.  19  della  legge  18  agosto
          2000, n. 248. 
              4. Il Dipartimento si  articola  in  non  piu'  di  tre
          Uffici e non piu' di sei servizi.».